Professionisti. Pensionati, iscritti alla gestione separata, iscritti ad altra Cassa. Tutti con diritto, non obbligo, di rivalsa al 4 per cento
Pubblicato il 17 maggio 2012
E’ del 7 maggio 2012 un messaggio dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (n.
7751) che tratta l’istituto della rivalsa come disciplinato dall’articolo 1, comma 212 della
legge n. 662, del lontano 23 dicembre 1996, ovvero:
“
(…) i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (…), hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento é effettuato alle seguenti scadenze: a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente; b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente; c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.”.
Poiché il contributo è rapportato al reddito conseguito nell'anno di riferimento e quest'ultimo è noto solo a consuntivo, il versamento avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti Irpef.
Il professionista deve pertanto versare rispettando queste scadenze:
-
16 giugno per il versamento del saldo 2009 e del primo acconto 2010, pari al 40% dell’importo dovuto sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente e dagli accertamenti definitivi;
-
30 novembre per il versamento del secondo acconto 2010, di importo pari al primo.
Per le modalità di versamento e di compilazione del modello F24 si veda: F24 - Professionisti senza cassa.
Ai sensi del succitato articolo 1, comma 212 della Legge n. 662/1996, i soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo - compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni - e diversa da quella che dà origine a reddito di impresa, sono obbligati al versamento del contributo dovuto alla Gestione separata (L. n. 335 del 1995, articolo 2, comma 26) commisurato ai redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi. E’ pure scritto che tali soggetti hanno, appunto, titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una “rivalsa” del contributo INPS nella misura del 4 per cento dei compensi lordi.
La norma attribuisce titolo, quindi diritto e non già obbligo, di addebito; pertanto il professionista iscritto alla Gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto ad applicare la rivalsa, ma rimane contemporaneamente unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione a prescindere dalla circostanza che il cliente paghi o meno la rivalsa.
Il contributo alla Gestione Separata è calcolato applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nell'anno di riferimento, nei limiti del massimale previsto per l’anno stesso. E' interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, proprio a titolo di rivalsa, l’aliquota al 4% dei compensi lordi. L'esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest'ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l'intero importo.
La rivalsa costituisce, quindi, oggetto di
mero rapporto interno tra cliente e professionista, il quale, anche se parte di studio associato, è l’unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell’INPS.
ATTENZIONE: la rivalsa del 4 per cento è unica e si riferisce a tutti professionisti senza distinzioni.
Quindi:
- a soggetti iscritti solo alla Gestione Separata;
- a soggetti iscritti per il contributo integrativo anche ad altra Cassa professionale autonoma;
- infine, ai titolari di trattamento pensionistico.
Infatti, in sede di fatturazione delle prestazioni non vi è alcuna differenza di aliquota contributiva, che invece assumerà rilevanza in sede di determinazione del contributo dovuto nel modello unico annuale.
La rivalsa è calcolata sui compensi lordi e per la sua applicazione non è previsto un massimale, al contrario della contribuzione che è dovuta sul reddito netto di lavoro autonomo ed entro il massimale annuo di cui all’articolo 2, comma 18 della Legge 335/1995.
Ai
fini fiscali, la maggiorazione addebitata in fattura (rivalsa) ed acquisita a titolo definitivo, deve essere assoggettata al prelievo alla fonte di cui all’articolo 25 del DPR 600/73 e concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 13 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, così come precisato nella Risoluzione dell’11 luglio 1996, n. 109, del Ministero delle Finanze, dipartimento delle Entrate.