Il Cndcec con due recenti documenti - il PO n. 37/2024 e l’informativa n. 77/2024 - fornisce alcuni chiarimenti in merito all’individuazione del triennio entro il quale i professionisti iscritti negli elenchi dei delegati alle vendite costituiti presso ciascun Tribunale ai sensi dell’art. 179 ter disp. att. c.p.c. devono assolvere agli obblighi di aggiornamento formativo.
Si ricorda che l’art. 179-ter, sesto comma, disp. att. c.p.c. definisce le modalità per ottenere la conferma dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.
Vediamo, nel dettaglio, chi è il professionista che può diventare delegato alla vendita, quali requisiti deve possedere e quali corsi frequentare.
L'elenco dei professionisti che gestiscono le operazioni di vendita è istituito presso ogni tribunale e viene mantenuto dal presidente del tribunale. Questo elenco è curato da un comitato guidato dal presidente o un suo delegato, insieme a un giudice specializzato in esecuzioni immobiliari e un professionista iscritto in un albo professionale, nominato dal consiglio dell'ordine di appartenenza.
Per essere ammessi all'elenco, gli avvocati, i commercialisti e i notai devono dimostrare competenza tecnica in esecuzioni forzate, avere una condotta morale irreprensibile e essere iscritti nei rispettivi ordini professionali. La domanda di iscrizione deve includere certificati recenti del casellario giudiziario, certificati di nascita, residenza e iscrizione all'ordine professionale, oltre a documenti che attestino la competenza tecnica specifica.
I criteri per dimostrare tale competenza includono avere gestito almeno dieci incarichi di vendita negli ultimi cinque anni senza revoca, possedere una specializzazione in diritto delle esecuzioni forzate o aver partecipato attivamente a corsi di alta formazione rilevanti per le vendite nelle esecuzioni forzate, superando eventuali esami finali.
NOTA BENE: I professionisti già iscritti devono rinnovare la loro iscrizione ogni tre anni, presentando documentazione aggiornata che confermi la loro competenza e iscrizione professionale.
Con il Pronto ordini n. 37 del 16 aprile 2024, è stato specificato che a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo del 10 ottobre 2022, n. 149, gli elenchi dei professionisti incaricati per le vendite vengono aggiornati regolarmente seguendo le specifiche di ogni tribunale.
Ciò implica che ciascun professionista deve determinare il periodo triennale entro il quale deve completare gli obblighi di formazione continua, basandosi sulla data di iscrizione all'elenco menzionato. Di conseguenza, anche il requisito annuale di formazione (minimo 15 ore per anno) non deve essere calcolato in base all'anno solare, ma rispetto alla data in cui il professionista è stato registrato all'elenco mantenuto dal Tribunale competente.
Nell’Informativa n. 77 del 24 maggio 2024, il Cndcec richiama le informazioni già fornite con il suddetto Pronto ordini e conferma la decorrenza per gli obblighi formativi che gravano sui professionisti che risultino iscritti negli elenchi dei delegati alle vendite costituiti presso ciascun Tribunale ai sensi della richiamata normativa di cui all’articolo 179-ter.
Nello specifico, il comma sei definisce le modalità per ottenere la conferma dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.
Al riguardo, per ottenere la conferma dell'iscrizione all'elenco dei professionisti incaricati delle operazioni di vendita, i professionisti devono presentare una richiesta al presidente del tribunale ogni tre anni. Questa domanda deve includere il certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato non più di tre mesi prima della presentazione, e una certificazione o dichiarazione sostitutiva che attesti l'iscrizione all'ordine professionale. Inoltre, devono essere allegati documenti e titoli che dimostrino il mantenimento della competenza tecnica specifica.
Il successivo comma 7 specifica che per soddisfare questo requisito, possono essere presentati, anche in modo alternativo, i seguenti elementi:
Questi corsi devono essere specifici per le operazioni di vendita in esecuzioni forzate e devono assicurare l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi nel triennio di riferimento, con un minimo di 15 crediti annui. La formazione può anche essere ottenuta partecipando a corsi simili offerti da università pubbliche o private.
Alla luce di quanto detto, l’Informativa n. 77/2024 sottolinea che, trattandosi di presupposti indefettibili per ottenere la conferma dell’iscrizione, il triennio di riferimento entro cui conseguire un numero di crediti non inferiore a 60, decorre dalla data di iscrizione nell’elenco; allo stesso modo decorre dalla data di iscrizione nell’elenco l’anno entro cui conseguire almeno 15 crediti dei 60 crediti utili per la conferma dell’iscrizione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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