I professionisti hanno sempre temuto le conseguenze derivanti dalla normativa antiriciclaggio in relazione ai reati tributari commessi dai propri clienti. Questo, per la ricaduta sull’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette derivante dalla conoscenza delle loro evasioni fiscali. Le cose sono cambiate con il nuovo decreto sull’antiriciclaggio, che non richiama più gli articoli 648 bis e 648 ter del Codice penale, ma contiene un’autonoma definizione di riciclaggio che fa riferimento a condotte riconducibili al vero e proprio “lavaggio di denaro sporco con restituzione di denaro pulito”, e quindi al di fuori della tematica dei reati tributari non inseriti in attività criminali diverse.
Nel decreto sull’antiriciclaggio debutta una nuova figura professionale, il “prestatore di servizi relativi a società e trust”, che è obbligato a collaborare alla prevenzione di fatti di riciclaggio e che, al momento, ha le caratteristiche dell’intermediario puro e, quindi, la possibilità di intestarsi le partecipazioni, ma non gli oneri di altri intermediari, come l’invio dei dati all’Anagrafe tributaria o gli accertamenti previsti dal Dpr 600/1973.
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