Professionisti: cassa o competenza per dedurre i contributi sospesi per terremoto
Pubblicato il 19 febbraio 2011
Ex articolo 36, comma 32, del decreto legge 223/2006, per favorire i lavoratori residenti in zone colpite calamità naturali è consentito loro di dedurre i contributi “rinviati” non nel periodo in cui vengono effettivamente versati, ma in quello in cui, ordinariamente, il pagamento sarebbe dovuto avvenire.
Così l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione
17 del 18 febbraio 2011, risponde ad un quesito postogli da un Ordine professionale.
Dunque, essendo riconosciuta la possibilità di scelta tra principio di cassa e di competenza, il lavoratore autonomo può ottenere lo “sconto” fiscale prima che l’onere sia effettivamente sostenuto (principio di competenza) oppure a pagamento avvenuto (principio di cassa), a seconda della convenienza. La finalità dell’apertura è di assicurare ai
contribuenti una maggiore disponibilità finanziaria proprio nel momento in cui si
manifestano con più forza gli effetti delle calamità: quando si
verificano disastri naturali si producono in genere redditi bassi e perdite, poiché queste non sono riportabili negli anni successivi se non trovano
capienza nel reddito complessivo dell’anno in cui si realizzano, i lavoratori autonomi di
fatto possono trovarsi nell’impossibilità di sfruttare il beneficio della deduzione dei
contributi.