L’Agenzia delle entrate spiega il trattamento fiscale applicabile al reddito, derivante dall'esercizio di un'attività professionale, prodotto in Italia da un soggetto residente in Svizzera.
Ex articolo 14 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 943 del 1978, se il professionista residente in Svizzera (nel caso di specie un medico) svolge l'attività esclusivamente in Italia attraverso una base fissa, il reddito derivante da tale attività è soggetto a tassazione in Italia.
L’Agenzia, nella risposta n. 429 del 25 ottobre 2019, ricorda che il paragrafo 1 dell'articolo 14 della Convenzione prevede che: "I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa".
Il successivo paragrafo 2 precisa che la disposizione è applicabile anche ai medici (caso di specie).
L’Agenzia, inoltre, precisa che:
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