L'agenzia delle Entrate spiega che la corretta procedura da seguire per la conservazione dei documenti informatici, ex DM 17 giugno 2014, prevede che il termine per la stampa dei documenti analogici o per la conservazione dei documenti informatici coincida con il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Dunque non più entro il 28 maggio 2017, ma entro il termine di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, valido anche per i documenti rilevanti ai fini Iva:
Inoltre, sempre nella risoluzione 46 del 10 aprile 2017, l'agenzia delle Entrate chiarisce che il documento informatico – qualsiasi documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti – come fatture e bolle doganali ricevuti in formato digitale, non ricade tra i documenti con obbligo di materializzazione su supporti fisici per la considerazione giuridica di esistente ai fini delle disposizioni tributarie. Ciò alla luce del D.M. 17 giugno 2014, che ha abrogato le previsioni del D.M. 23 gennaio 2004.
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