Un fornitore può essere considerato responsabile per danni da prodotti difettosi come un "produttore" se il suo nome, marchio o segno distintivo coincide con quello apposto sul prodotto dal fabbricante.
Il principio in esame si applica anche se il fornitore non ha apposto esso stesso il proprio nome, marchio o altro segno distintivo su tale prodotto.
E' quanto riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nel testo della sentenza del 19 dicembre 2024, pronunciata nella causa C-157/23.
La responsabilità tra fornitore e produttore - ha precisato la Corte - è solidale, garantendo una maggiore tutela al consumatore, che può rivolgersi a entrambi per il risarcimento.
La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte Ue verteva sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, una casa automobilistica tedesca e, dall’altro, una società concessionaria italiana, relativamente al sorgere della responsabilità per danno da prodotti difettosi a seguito di un sinistro automobilistico subito da un consumatore mentre guidava un veicolo acquistato presso la concessionaria.
Ebbene, per i giudici europei, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE deve essere interpretato nel senso che un fornitore può essere considerato "persona che si presenta come produttore" di un prodotto difettoso anche se non ha apposto direttamente il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto, purché il marchio del produttore coincida sia con il nome o un elemento distintivo del fornitore, sia con il nome del produttore.
Le conclusioni raggiunte dalla Corte evidenziano la volontà di rafforzare la tutela dei consumatori, riconoscendo loro la possibilità di chiedere il risarcimento integrale del danno a uno qualsiasi dei soggetti coinvolti nella catena di distribuzione.
Viene semplificato, in questo modo, il percorso risarcitorio per il consumatore, evitando che quest’ultimo debba individuare il produttore effettivo del prodotto difettoso.
Sintesi del caso | Un consumatore, vittima di un incidente in cui l'airbag del veicolo non ha funzionato, ha chiesto il risarcimento a una concessionaria del marchio, ritenendola responsabile del difetto del prodotto. |
Questione dibattuta | Se un fornitore possa essere considerato responsabile come produttore ai sensi della direttiva 85/374/CEE, anche se non ha apposto direttamente il proprio nome o marchio sul prodotto. |
Soluzione della Corte Ue | Il fornitore è responsabile come produttore se il marchio apposto sul prodotto dal fabbricante coincide con il nome o un elemento distintivo del fornitore, anche se quest’ultimo non ha apposto fisicamente il proprio marchio. |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".