Procura alla lite Autorizzazioni ko
Pubblicato il 14 maggio 2009
Il Consiglio di stato, con sentenza n. 848 del 16 febbraio 2009, ha affermato che, ai sensi degli articoli 36 e 35 della legge 142/1990, poi trasfusi negli artt. 48, comma 2 e 50, commi 2 e 3, del T.u. sugli ordinamenti degli enti locali, approvato con dlgs 267/2000, il sindaco, quale rappresentante dell'ente comunale, è competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti non essendo a tal fine necessaria l'autorizzazione della giunta municipale. Per il Consiglio “la decisione di agire è resistere in giudizio e il conseguente conferimento del mandato alle liti competono, quindi, in via ordinaria e salvo deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente senza bisogno di autorizzazione della giunta o del dirigente ratione materiae competente”.