Nel processo penale le parti private non possono inviare mediante posta elettronica certificata atti di alcun genere, compresi l’atto di opposizione a decreto penale e la richiesta di rinvio per legittimo impedimento.
Difatti, l’uso della Pec è consentito, a decorrere dal 15 dicembre 2014, solo per eseguire le comunicazioni di cancelleria alle persone diverse dall’imputato.
Lo ha precisato la Corte di cassazione, Terza sezione penale, nel testo della sentenza n. 37126 del 5 settembre 2019, con cui ha altresì spiegato che per la parte privata, in tale tipo di processo, l’utilizzo di tale mezzo informatico di trasmissione non è, allo stato, consentito quale forma di comunicazione e/o notificazione.
Questo in considerazione della preclusione alla adozione di forme di comunicazione non espressamente previste dalle disposizioni processuali.
Ne discende che un’eventuale richiesta inoltrata dalla parte via Pec è da ritenere non regolarmente trasmessa e quindi non regolarmente depositata.
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