La sentenza è pubblicata mediante deposito telematico con immediata comunicazione da parte del cancelliere alle parti costituite.
Per quanto riguarda le comunicazioni di cancelleria, viene eliminata la previsione del “biglietto” e viene istituzionalizzata la trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC).
Nell'atto di citazione, va indicato anche l’indirizzo PEC del convenuto, risultante da pubblici elenchi. Sono semplificati, inoltre, gli adempimenti per la costituzione in giudizio dell'attore.
Tra le modifiche al Codice del processo civile, per come contenute nel Decreto legislativo correttivo della riforma Cartabia - approvato dal Governo il 29 ottobre 2024 - vi sono novità che interessano la pubblicazione e comunicazione delle sentenze, le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni. Novellate anche le disposizioni su citazione e costituzione delle parti.
Ma veniamo al dettaglio delle misure.
In primo luogo, viene modificato l'art. 133 c.p.c. in tema di pubblicazione e comunicazione della sentenza, in modo da adeguare le relative previsioni al processo telematico (PT).
Si prevede, così, che la sentenza viene resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite.
La comunicazione, in ogni caso, non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni.
Con riferimento alle comunicazioni di cancelleria, l'art. 136 c.p.c. è modificato mediante l'eliminazione dell'indicazione del “biglietto” e la previsione della trasmissione delle medesime comunicazioni tramite posta elettronica certificata (PEC).
Si dispone, in particolare, che la comunicazione è effettuata dal cancelliere a mezzo PEC all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (CAD).
A seguire, è disciplinata la procedura da seguire quando una comunicazione non può essere recapitata al destinatario:
Novità anche per la notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario.
Si dispone, in particolare, che l'ufficiale giudiziario possa trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, non solo la copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale ma anche, in alternativa, il duplicato informatico dell’atto stesso.
Il duplicato informatico, si rammenta, consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione della medesima sequenza di bit del documento originario.
A seguire, si prevede l'eliminazione della discrepanza tra le notifiche tradizionali (a mano o via posta) e quelle effettuate tramite PEC, introducendo anche per queste ultime la separazione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario.
Tra le indicazioni che deve contenere l’atto di citazione, come anticipato, viene inserita quella relativa all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto, ormai equivalente all’indicazione della sua residenza, domicilio o dimora.
Per quanto riguarda, a seguire, l’articolo 165 c.p.c., relativo alla costituzione dell’attore con l’iscrizione della causa a ruolo, si interviene in una duplice direzione:
Ulteriori misure introdotte dal Decreto correttivo - si rammenta - riguardano le verifiche preliminari, il rito semplificato, l'uso delle fatture elettroniche come prova per i decreti ingiuntivi e le notifiche via PEC oltre a novità su pignoramento, titolo esecutivo digitale e procura speciale in Cassazione.
Ambito | Modifica | Descrizione |
---|---|---|
Pubblicazione e comunicazione della sentenza | Modifica all'art. 133 c.p.c. | La sentenza è resa pubblica tramite deposito telematico. Il cancelliere comunica immediatamente il deposito alle parti costituite, ma tale comunicazione non fa decorrere i termini per le impugnazioni. |
Comunicazioni di cancelleria | Modifica all'art. 136 c.p.c. | Eliminata la previsione del “biglietto” di cancelleria; istituzionalizzata la trasmissione delle comunicazioni tramite PEC all'indirizzo del destinatario, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale. |
Notificazione tramite PEC | Esecuzione a mezzo ufficiale giudiziario | L’ufficiale giudiziario può notificare tramite PEC, inviando al destinatario la copia firmata digitalmente o il duplicato informatico dell’atto. |
Momento di perfezionamento della notifica | Parificazione tra notifiche tradizionali e via PEC | Introdotta anche per le notifiche PEC la separazione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario, come già avviene per le notifiche tradizionali. |
Atto di citazione | Nuova indicazione obbligatoria | Deve includere l’indirizzo PEC del convenuto, tratto da pubblici elenchi, equiparato a residenza, domicilio o dimora. |
Costituzione in giudizio dell’attore | Modifica all'art. 165 c.p.c. | Eliminata la nota di iscrizione a ruolo, sostituita dai dati nel file telematico. Abolito il fascicolo cartaceo, eccetto in casi specifici (es. deposito originale di documenti contestati). |
Domicilio digitale per la parteche sta in giudizio personalmente | Alternativa alla dichiarazione di residenza | La parte che sta in giudizio personalmente può indicare un indirizzo PEC dai pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale anziché dichiarare la residenza nel comune del tribunale. |
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