Tra le misure della Riforma Cartabia del processo civile che acquistano efficacia a partire dal 28 febbraio 2023, è ricompresa anche l'attribuzione, ai notai, della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione, per come disposta dall’art. 21 del D.lgs. n. 149/2022.
La novità riguarda le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari.
Si prevede, in particolare, che le predette autorizzazioni possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.
La nuova disposizione non esclude la competenza giurisdizionale in ordine al rilascio delle predette autorizzazioni, venendosi a creare, di fatto, un doppio binario, di modo che l’interessato potrà alternativamente rivolgersi al notaio o al giudice.
Il notaio, ai fini dell’istruttoria, può farsi assistere da consulenti nonché assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione,
Nel caso di beni ereditari, le informazioni possono essere assunte presso gli altri chiamati, i creditori risultanti dall’eventuale inventario o il legatario, nell'ipotesi in cui l’istanza di autorizzazione a vendere riguardi l’oggetto di un legato di specie,.
Laddove, per effetto della stipula dell’atto, debba essere riscosso un corrispettivo, spetta al notaio individuare le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.
Il provvedimento di autorizzazione, ai fini sia dell’assolvimento delle formalità pubblicitarie sia per consentire la modifica o la revoca da parte del giudice tutelare e l'impugnazione del Pm, va comunicato, dallo stesso notaio, alla cancelleria del tribunale competente ed al pubblico ministero.
Tale provvedimento è impugnabile davanti l’autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile ed acquista efficacia, decorsi 20 giorni dalle notificazioni e comunicazioni di legge.
Il notaio, in ogni caso, non potrà concedere la provvisoria esecutività del provvedimento che potrà invece essere chiesta all’autorità giudiziaria e rimangono riservate a quest'ultima, in ragione della particolare delicatezza, le autorizzazioni relative al promuovere, al rinunciare, al transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché alla continuazione dell’impresa commerciale.
Da segnalare che le nuove disposizioni sulla volontaria giurisdizione sono esaminate in un nuovo studio del Notariato, pubblicato il 21 febbraio 2023, dove viene evidenziato come la disciplina introdotta presenti non pochi lati oscuri, richiedendo pertanto all’interprete un significativo sforzo al fine di sciogliere i nodi interpretativi e colmare le lacune.
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