Secondo la Società italiana degli avvocati amministrativisti, la nuova disciplina che riduce la durata della sospensione dei termini processuali può essere ritenuta di dubbia applicazione per il processo amministrativo davanti ai Tar o al Consiglio di Stato.
Ciò, in quanto l’articolo 54, secondo comma, del Decreto legislativo n. 104/2010 dispone, con norma specifica, che “i termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno” e, trattandosi di disposizione di carattere “speciale” non potrebbe ritenersi abrogata implicitamente da una norma di carattere generale quale è l’articolo 16 del Decreto legge n. 132/2014.
Proprio per ovviare a questa situazione, si segnala che presso la Commissione giustizia della Camera, dove è attualmente in esame, in sede referente, la legge di conversione del Decreto legge n. 83/2015 in materia di misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, è stato presentato, il 15 luglio 2015, un emendamento del relatore che espressamente prevede la sostituzione, all'articolo 54, comma 2, del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, delle parole “15 settembre” con le parole “31 agosto”.
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