La prima sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 29543 del 18 dicembre 2008, ha accolto il ricorso avanzato da un cittadino che aveva aspettato dieci anni, dal 1991 al 2001, per ottenere una sentenza di risarcimento del danno chiesto a seguito di incidente stradale. L'uomo aveva fatto istanza alla Cassazione dopo che la Corte d'appello di Perugia, pur riconoscendogli il diritto ad un equo indennizzo per l'ingiusta durata del processo, aveva però detratto, dal calcolo del danno non patrimoniale, i periodi persi a causa dei rinvii chiesti dal cittadino. Secondo la Corte di legittimità “la violazione della durata ragionevole non discende, come conseguenza automatica, dall'essere stati disposti i rinvii della causa di durata eccedente i 15 giorni, ma dal superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri di ordine generale fissati dall'art. 2 della legge Pinto”. Da tale durata, in realtà, sono detraibili solamente i rinvii richiesti dalle parti con intento dilatorio o per negligente inerzia delle stesse, sempre che il ministero riesca a dimostrare l'abuso del diritto di difesa.
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