Con sentenza n. 22352 depositata il 2 novembre 2015, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha accolto il ricorso della curatela di una s.r.l , avverso la revoca del fallimento per dichiarata nullità del procedimento prefallimentare svoltosi in assenza della società debitrice, la quale aveva eccepito la mancata prova della notifica avvenuta via Pec.
In proposito, la Cassazione ha censurato l'eccesso di zelo del cancelliere – invece valorizzato dai giudici di merito – che di propria iniziativa e con apposita nota, aveva invitato i procuratori a procedere parimenti alla spedizione per posta (non andata a buon fine), assumendo la non certezza del messaggio di notifica telematica.
Invero – ha chiarito la Cassazione - anche nelle procedure concorsuali la ricevuta telematica – che segue una sequenza di predefinite attestazioni - ha la funzione di accertare la perfezione della notifica sia dal lato del mittente che del destinatario, senza che assuma alcuna rilevanza – se non prudenziale – ai fini della validità del contraddittorio, la nota del cancelliere che nutra dei dubbi circa l'avvenuta spedizione.
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