Si chiede all’Amministrazione finanziaria di indicare la procedura per poter recuperare l’IVA, versata e mai percepita, considerando che non è economico continuare nelle procedure esecutive utili per riavere il credito.
Una società presenta all’Agenzia delle Entrate una situazione in cui ha esperito numerosi ma inutili tentativi di recupero del credito vantato. Si ritiene, pertanto, improduttivo continuare nella strada delle procedure esecutive e si chiede la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 633/72, al fine di recuperare l’imposta versata e non incassata per il credito vantato.
Con risposta n. 64 del 9 novembre 2018, le Entrate ricordano che, di norma, non è possibile emettere note di variazione in diminuzione dell'IVA per antieconomicità dell'avvio della procedura esecutiva, essendo necessario dare prova di aver esperito tutte le azioni volte al recupero del proprio credito senza trovare soddisfacimento.
Tuttavia, dal caso prospettato emerge come l’istante abbia posto in essere ripetuti tentativi di recupero del credito - sia a titolo personale, sia avvalendosi dell’autorità giudiziaria – rimasti, però, privi di riscontro, essendo il debitore risultato sempre irreperibile.
Quindi, tenendo conto del principio comunitario di proporzionalità e del criterio di diligenza, la fattispecie può essere assimilata a quello in cui l’infruttuosità della procedura esecutiva è acclarata da un organo terzo (articolo 26, comma 12, lettere a) e b), DPR 633/72).
Di conseguenza, è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione per il recupero dell’IVA addebitata a titolo di rivalsa. Si specifica che la perdita su crediti deducibile deve essere imputata al netto dell’IVA recuperata mediante la variazione.
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