Procedimento solo disciplinare per il notaio che ritarda la trasmissione dei protesti
Pubblicato il 05 gennaio 2015
Il notaio che
ritarda la
trasmissione degli elenchi protesti alla Camera di Commercio, è soggetto esclusivamente a
procedimento disciplinare e non anche ad ulteriori sanzioni di altro genere.
Questo principio è stato enunciato con sentenza della
Corte di Cassazione n. 26765 depositata in data 18 dicembre 2014.
In tale contesto, alla Cassazione era stato sottoposto il quesito se la previsione di cui all’
art. 235 Legge Fallimentare fosse tacitamente venuta meno per effetto della legge che abolisce l’obbligo di trasmettere gli elenchi potresti al Presidente del Tribunale.
L’articolo 235 della Legge Fallimentare, in particolare, riguarda proprio la
punibilità con sanzione amministrativa, del notaio che senza giustificato motivo, omette di inviare gli elenchi protesti cambiari o trasmette elenchi incompleti.
Ha stabilito in proposito la Cassazione che,
pur sussistendo tutt’ora l’obbligo di trasmettere i suddetti elenchi alla Camera di Commercio, la
violazione dello stesso costituisce esclusivamente un
illecito disciplinare sanzionato dal Consiglio notarile;
non comporta invece l’irrogazione di sanzioni amministrative.