Procedimento per responsabilità ex D. Lgs 231. No alla costituzione della parte civile
Pubblicato il 13 luglio 2012
Secondo i giudici europei della Corte di giustizia –
causa C-79/11, sentenza del 12 luglio 2012 – l’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che lo stesso
“non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche….la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell’ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato”.
È stata ritenuta in linea con la Direttiva europea citata, in particolare, la previsione secondo cui, nel nostro ordinamento, non è possibile costituirsi parte civile nell'ambito di un procedimento per responsabilità amministrativa di una società ex Decreto legislativo 231.