Procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialità penale. Va riassunto entro sei mesi

Pubblicato il 29 aprile 2015 Con sentenza n. 8572 depositata il 28 aprile 2015, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ha accolto il ricorso di un avvocato avverso la decisione con cui il Consiglio Nazionale Forense aveva confermato la sanzione disciplinare inflittagli dal competente Consiglio dell’Ordine.

A detta del ricorrente, avrebbe dovuto infatti dichiararsi l’estinzione del procedimento disciplinare de quo, per essere stato lo stesso riassunto (in violazione dell’art. 297 c.p.c.) oltre i sei mesi dalla sospensione per pregiudizialità penale.

In proposito le Sezioni Unite, dopo aver dato atto del pregresso contrasto giurisprudenziale in materia, hanno enunciato il principio secondo cui, qualora, come nel caso di specie, il procedimento disciplinare dinnanzi al locale Consiglio dell’Ordine, sia stato sospeso in attesa della definizione del procedimento penale pendente per i medesimi fatti, lo stesso deve essere riassunto ex art. 297 c.p.c., a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dal momento in cui il Consiglio dell’Ordine abbia avuto conoscenza della conclusione del predetto processo penale.

Ha infatti ricordato la Cassazione come, sebbene il procedimento disciplinare abbia natura amministrativa, qualora difettino le specifiche disposizioni ad esso relative, ben possono trovare applicazione quelle del codice di procedura civile.

La sentenza qui impugnata – ha poi proseguito la Corte – va dunque cassata, non avendo fatto il Cnf applicazione dei sopra prospettati principi. Lo stesso infatti, non solo ha escluso che potesse qui trovare applicazione l’art. 297 c.p.c., ma non ha neanche svolto alcuna indagine in ordine al momento a partire dal quale potesse cominciare a decorrere il termine di sei mesi (il cui onere probatorio è stato assolto dall’incolpato).
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