Procedimento disciplinare a notaio, prova dell'esimente a carico del professionista

Pubblicato il 28 aprile 2015 Con sentenza n. 8493 del 27 aprile 2015, la Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento al procedimento disciplinare relativo ai notai, precisando come il medesimo si fondi sul principio accusatorio, ai sensi del quale la prova degli addebiti contestati è posta a carico dell'organo che ha promosso il procedimento.

Ciò, salva l'ipotesi in cui la prova investa una circostanza esimente, nel qual caso l'onere probatorio è posto a carico dell'incolpato.

Nel caso specificamente esaminato dalla Suprema corte, è stata annullata, con rinvio, una sentenza di secondo grado con cui, in accoglimento delle istanze di un notaio, quest'ultimo era stato assolto dalla sanzione disciplinare irrogatagli per aver svolto ricorrenti prestazioni professionali presso soggetti terzi, non riconducibili a specifiche esigenze dei clienti e per aver stipulato un numero elevato di atti in unità di tempo non compatibili con il rispetto degli obblighi di personalità, diligenza e imparzialità della prestazione professionale.

Nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno rilevato come, a fronte di una contestazione a carico del notaio relativa al divieto di assistere in uffici secondari nei giorni e nell'ora di assistenza presso la sede principale, la scriminante, costituita dall'espressa richiesta delle parti contraenti di redigere gli atti fuori della sede principale, fosse a carico del professionista.

Parimenti - ha sempre evidenziato la Corte -  in presenza della contestazione di un numero elevato di atti in sequenza, con tempi molto ravvicinati tra una stipula e l'altra, l'onere della predisposizione del lavoro preparatorio e dei preventivi, necessari contatti diretti con le parti, gravava sul notaio, unico soggetto, peraltro, in grado di fornite tale prova, per il principio di prossimità della stessa.

Per contro, la Corte d'appello aveva rovesciato la regola del riparto, ritenendo di poter presumere l'avvenuta preventiva predisposizione del lavoro preparatorio ed estendendo tale presunzione perfino ai casi in cui, per ammissione dello stesso notaio, la stipula era avvenuta di sabato ed i clienti erano turisti di passaggio o soggetti che non volevano perdere una giornata di lavoro.

La causa è stata quindi rinviata, per un nuovo esame nel merito, ad altra sezione della Corte d'appello.
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