Il Cndcec, nel PO 298 del 2017, tratta in più punti il tema dei procedimenti disciplinari.
Sulla validità o meno delle riunioni di un Collegio di disciplina in assenza di un componente che abbia rassegnato le proprie dimissioni, si chiarisce che, fermo restando che il Collegio si debba integrare ricorrendo all’elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, il quorum costitutivo è comunque integrato anche se manca un componente del Collegio.
Quanto alla composizione, anche a tutela del diritto di difesa dell’incolpato, l’azione disciplinare deve essere esercitata dall’inizio alla fine da parte del medesimo Collegio al quale viene assegnato il fascicolo. Dunque, è esclusa ogni modifica discrezionale della propria composizione.
La prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare si verifica se, entro cinque anni dal compimento del fatto, non sia iniziata né l’azione disciplinare né l’azione penale.
Pertanto, se prima della scadenza di tale periodo è stata avviata l’azione penale, il termine di prescrizione per esercitare l’azione disciplinare ha subito nel frattempo un’interruzione onde quell’azione può ancora avere luogo.
In presenza di sentenza penale di condanna definitiva della Cassazione nei confronti di un iscritto, contro la quale è stato proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto e ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo il PO Cndcec, si può applicare la sospensione cautelare nei confronti dell’iscritto, tuttavia ciò non esclude altresì - ex art. 21, comma 1 del Regolamento – che il Consiglio o Collegio disponga la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito del giudizio pendente innanzi all’autorità giudiziaria.
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