Pro rata, la rigidità è solo ante 2007

Pubblicato il 17 settembre 2015

La Corte di cassazione, a Sezioni unite, torna sull'argomento dei tagli alle prestazioni operate dalle Casse di previdenza private in virtù della legge di interpretazione autentica 147/2013. Lo fa con la sentenza 18136 del 16 settembre 2015, che conferma di fatto il principio chiarito dalla sentenza n. 17742 dell'8 settembre 2015, con cui le stesse Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito la perentorietà del pro rata solo per l'ante 2007 (fino al 2006). Rispetto alla citata pregressa, la sentenza in argomento tratta il caso di un pensionato dal 2008. Dunque il principio è lo stesso, ma l'esito cambia, stavolta, in favore della Cassa.

Si ribadisce che si deve applicare rigidamente il principio del pro rata solo per chi è andato in pensione entro il 2006. Mentre, solo per i trattamenti pensionistici maturati o maturandi dal 1° gennaio 2007 si applicano le modifiche della legge 296/2006 e gli enti previdenziali adottano i provvedimenti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine avendo presente, dunque non rispettando in modo rigido, il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate.

Non rileva, dunque, la differenza di maturato e non maturato: la differenza di trattamento tra pensionati è ante e post 2007 e non configura discriminazione, che sussiste solo se manca uno scopo e una ragionevole giustificazione. Così, anche sui segmenti contributivi passati sono ammesse le modifiche peggiorative se hanno ragionevole giustificazione.

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