Fornisce chiarimenti, la risposta n. 118 del 15 marzo 2022 dell’Agenzia delle Entrate, su:
La richiesta deriva dal fatto che, in conseguenza del meccanismo del pro-rata, la porzione di IVA indetraibile viene definitivamente determinata solo in sede di dichiarazione IVA a chiusura dell'annualità di riferimento.
Va evidenziato come il comma 9-ter dell'articolo 119, Dl n. 34/2020, richiama la disciplina del pro-rata disponendo che, nel corso dell'anno, la detrazione IVA è “provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno”, in sede di dichiarazione annuale.
Di conseguenza, al momento di emissione delle fatture, l'IVA non detraibile è determinata in via provvisoria in quanto il relativo importo non è precisamente determinato.
Come si coniuga questo principio con la facoltà del contribuente di optare, in luogo dell'utilizzo diretto del Superbonus, per lo sconto in fattura, anticipato dal fornitore?
L’Agenzia afferma, con risposta n. 118/2022, come, per le spese ammesse al Superbonus, l'opzione per lo sconto in fattura potrà essere esercitata solo fino all'importo del corrispettivo dovuto al netto dell'IVA (sconto "parziale"). Come descritto in documenti di prassi, se si applica uno sconto parziale, il credito d'imposta viene calcolato sull'importo dello sconto applicato.
Per quanto riguarda l’IVA indetraibile, fissata in via definitiva sulla base della percentuale di detrazione dell'anno e rimasta a carico, si precisa che il contribuente potrà indicare direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il costo è sostenuto il Superbonus, avvalendosi, quindi, di una detrazione pari al 110% della quota di IVA indetraibile ed effettivamente rimasta a suo carico.
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