Il Garante della Privacy ha emanato ieri le linee guida che consulenti tecnici e periti ausiliari devono seguire nello svolgimento del mandato affidato loro da giudici o Pm. L'Autorità precisa, innanzitutto, che i dati personali possono essere trattati solo nell'ambito della delega fornita dall'organo giudicante, mentre non sono consentiti utilizzi incrociati delle informazioni disponibili senza l'autorizzazione dai magistrati; non è possibile raccogliere dati all'infinito, potendo essere utilizzati solamente quelli effettivamente necessari all'inchiesta. Le relazioni e perizie scritte non devono contenere informazioni, soprattutto sensibili, né dati personali relativi a soggetti estranei al procedimento. Le informazioni non possono essere conservate per un periodo superiore a quello necessario al perseguimento degli obiettivi fissati. Al termine dell'incarico, i consulenti dovranno depositare anche tutta la documentazione consegnata loro dal magistrato e quella successivamente acquisita, non potendo conservare informazioni personali acquisite nel corso dell'incarico. Gli ausiliari del giudice, inoltre, sono tenuti ad utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni informazioni personali che, relativamente all'oggetto di indagine, siano idonee ad una rappresentazione corretta, completa e corrispondente ai dati di fatto. Secondo il Garante, le linee guida sono l'indispensabile premessa per evitare rischi di abusi e banche dati illegali.
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