Articolo 38, comma 27, dello schema di dl varato dal Governo (che modifica l’articolo 60 del Dpr 600/1973 sulla notifica degli atti tributari, e l’articolo 16 del Dlgs 546/1992): maggiori garanzie ai destinatari di atti notificati dal Fisco e più riservatezza sul loro contenuto, nel rispetto delle regole sulla privacy. Diventa regola generale che per gli atti spediti a mezzo posta (per i quali fa sempre fede la data di spedizione), sul plico non debbano essere apposti segni o indicazioni da cui desumere il contenuto. Qualora, in occasione della notifica, il consegnatario non sia destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo dovrà consegnare o depositare la relativa copia in busta sigillata, su cui trascriverà il numero cronologico della notificazione. Attività che deve risultare dalla relazione, in calce all’originale e alla copia dell’atto. Il consegnatario è tenuto alla sottoscrizione di una ricevuta e a dare notizia dell’avvenuta notificazione, con lettera raccomandata. Quando nel Comune in cui dev’essere effettuata la notifica non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito (in busta chiusa e sigillata) s’affigge nell’albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per l’eventuale ricorso, si dà per eseguita nell’ottavo giorno successivo. Il decorso temporale s’estende a trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni da parte del competente ufficio locale del Fisco, nel caso che il contribuente abbia eletto domicilio che non risulti dalla dichiarazione annuale. Viceversa, le variazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto dal trentesimo giorno che segue quello dell’avvenuta variazione anagrafica.
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