Con circolare n. 1150 del 23 luglio 2018, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha affrontato la questione del ruolo del Consulente nel Lavoro in relazione all’esecuzione del mandato professionale alla luce del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy.
Il Consiglio, dopo aver analizzato la definizione di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e, soprattutto, i suoi obblighi nei confronti del titolare del trattamento, ha ritenuto che con una nomina in tal senso la sfera di autonomia del Consulente risulti fortemente compressa non solo dalla specificazione dei compiti affidatigli, ma anche da un penetrante potere-dovere di direzione e vigilanza del titolare nei suoi confronti, che si esplica nella successiva fase di trattamento dei dati.
Dato il ruolo che la Legge n. 12/1979 affida al Consulente del Lavoro e la definizione di titolare del trattamento, il CNO ritiene che il Consulente del lavoro, nelle attività di trattamento dei dati dei propri clienti e dei dipendenti di questi ultimi, non potrà che assumere la qualifica di Titolare del trattamento anche se è possibile ritenere configurabile, al più, una fattispecie di Co-titolarità ex art. 26 del GDPR.
In conclusione vengono, di seguito, riassunte le definizioni dei due ruoli assumibili dal Consulente del lavoro:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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