Sono state rinnovate fino al 31 dicembre 2009 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2008 le sette autorizzazioni generali dettate dal Garante della privacy per il trattamento del dati personali in riferimento a datori di lavoro, medici, associazioni e fondazioni, liberi professionisti, centri elaborazione dati, investigatori privati ed operatori pubblici e privati. I titolari del trattamento devono uniformare la propria condotta alle autorizzazioni e porre in essere gli adempimenti previsti dalla normativa del codice. La violazione delle norme previste dalle autorizzazioni può rivestire rilevanza penale ed esporre a richieste di risarcimento danni. Per i professionisti, il trattamento dei dati deve riguardare i clienti e, solo qualora risulti indispensabile per l’esecuzione di specifiche prestazioni professionali, anche terzi.
In base al nuovo emendamento governativo del decreto n. 112/2008, non devono compilare il Documento programmatico sulla sicurezza i soggetti che trattano dati non sensibili e dati inerenti allo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o all’adesione di quest’ultimi ad associazioni sindacali. L’esonero riguarda, dunque, i datori di lavoro in merito sia ai dati sanitari diversi dalla diagnosi, sia ai dati inerenti alle convinzioni sindacali dei lavoratori; in sostituzione del Dps, è richiesta un’autocertificazione che dovrà essere resa dal titolare del trattamento in forma di dichiarazione sostitutiva a pena di responsabilità penale. Dal Ministero della Giustizia passa ora al Garante della privacy la competenza per intervenire, attraverso un imminente provvedimento, in materia di piccole e medie imprese, liberi professionisti ed artigiani. Sempre il garante dovrà autorizzare il trasferimento dei dati personali all’estero.
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