Il Consiglio dei Garanti dell'OIV (Organismo Italiano di Valutazione) ha fissato i Principi Italiani di Valutazione (PIV), che si potranno applicare dal 1° gennaio 2016.
I Piv sono il risultato di tre anni di lavoro, due consultazioni pubbliche e il contributo di 15 incaricati che hanno fornito i loro pareri.
Essi sono dei criteri nazionali che specificano i vincoli che i professionisti devono osservare quando effettuano valutazione di aziende, strumenti finanziari, immobili, impianti, macchinari, marchi e brevetti. Tali principi approfondiscono le valutazioni legali prescritte dal codice civile e hanno una elevata capacità di vincolare il lavoro dell'esperto.
L'applicazione dei Piv non può essere imposta; tuttavia, costituiscono delle valide linee guida utili a garantire gli utilizzatori finali circa l'affidabilità delle valutazioni stesse. L'Oiv auspica che le associazioni professionali chiedano ai propri associati di seguire i PIV e che gli esperti non facenti parte di associazioni professionali li applichino volontariamente in sede di lavoro di valutazione.
Per avere valutazioni affidabili, l'OIV ritiene che devono essere soddisfatte tre condizioni: rispetto dei PIV; comportamento etico; competenza professionale.
I Piv sono formati dai principi di valutazione e, per meglio chiarire i contenuti dei principi, da premesse, commenti, esempi, appendici e glossario.
I principi forniscono le linee guida entro cui deve essere individuata la soluzione del problema valutativo, considerati gli specifici fatti e circostanze. Le valutazioni vanno eseguite con grande professionalità; l'esperto deve essere in grado di rappresentare in forma non distorta e completa la soluzione adottata.
I Piv sono coordinati agli IVS (International Valuation Standards) e saranno oggetto di aggiornamento e integrazione ogni due anni, come avviene per gli IVS.
I principi sono articolati in quattro parti:
la rete concettuale di base (88 principi);
l’attività dell’esperto (30 principi);
i principi per specifiche attività e passività (127 principi);
le applicazioni particolari (49 principi).
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