Con decreto reso noto il 5 agosto 2015, il Direttore delle Finanze detta alcune disposizioni tecnico - operative per lo svolgimento del processo telematico presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali, concernenti, in particolare, la registrazione e l'accesso al Sigit (Sistema informativo della giustizia tributaria), le notificazioni e comunicazioni, la costituzione in giudizio, la formazione e consultazione del fascicolo informatico, il deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio, il pagamento del contributo unificato.
E' previsto l'avvio del processo telematico, in questa prima fase, solo presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali di Umbria e Toscana (a partire dal 1 dicembre 2015).
Per l'accesso al processo tributario occorre innanzitutto collegarsi al Portale della Giustizia Tributaria - al sito www.giustiziatributaria.gov.it – il quale si compone di un'area "pubblica", contenete indicazioni ed istruzioni per l'utilizzo degli strumenti informatici, e di un area "riservata", contenente le pagine web ed i servizi disponibili nel Sigit.
Per accedere a quest'ultima, in particolare, occorre effettuare una registrazione - secondo le modalità di cui al D.Lgs 82/2005 c.d. Cad - esclusivamente da parte di coloro che possiedono la firma elettronica qualificata o digitale e l' indirizzo Pec (e con determinate modalità, anche da chi è titolare di CIE e CNS).
Ai fini della costituzione in giudizio, il ricorrente, a questo punto abilitato ed identificato nei modi di cui sopra, trasmette al Sigit (in formato "Pdf") il ricorso, la ricevuta di Pec che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato ed eventuali allegati, previo inserimento delle informazioni richieste dal sistema per l'iscrizione a ruolo.
Il Sigit rilascia dunque ricevuta di accettazione e, solo a seguito di controlli con esito positivo, provvede all'iscrizione nel Registro Generale (fornendo comunicazione del numero di ruolo). In caso di riscontrate anomalie, viceversa, il sistema non procede all'iscrizione a Ruolo, ma rilascia al soggetto abilitato (presso la sua area riservata e via Pec) un messaggio contenente la tipologia di dette anomalie.
Ai fini della costituzione in giudizio, il resistente, a sua volta registrato ed abilitato, trasmette al Sigit gli atti e documenti di sua competenza (sempre in formato "Pdf"), previo inserimento nel sistema, del numero di iscrizione a ruolo della causa. Allo stesso modo che per il ricorrente, il Sigit provvede a notificare gli esiti del controllo sui documenti trasmessi (in area riservata ed all'indirizzo Pec), comunicando dunque, l'avvenuta costituzione o meno.
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