Primi chiarimenti agenziali sulla Manovra correttiva
Pubblicato il 06 agosto 2011
L’agenzia delle Entrate, con la corposa circolare
41 del 5 agosto 2011, fornisce i primi chiarimenti sulle misure fiscali del Dl 98/2011 (legge 111/2011).
L’aliquota della ritenuta d’acconto, trattenuta da banche e poste, sui bonifici incassati da chi esegue lavori di ristrutturazioni edilizie o finalizzati al risparmio energetico passa dal 10 al 4% e si applica agli accrediti effettuati dal 6 luglio 2011 (entrata in vigore della Manovra). In proposito, l’Agenzia spiega che nel caso in cui banche o Poste Italiane, nei primi giorni di operatività, abbiano continuato a operare la vecchia ritenuta, dovranno successivamente accreditare direttamente al beneficiario del bonifico la differenza del 6% trattenuta in più.
Già a decorrere dalle violazioni commesse dal 6 luglio 2011 (Unico 2011) dovrà essere applicata la misura massima della sanzione – 2.058 euro – a chi non presenta, anche su invito del Fisco, il modello sugli studi di settore.
Solo sulle dirette opera l'estensione dell'accertamento induttivo “puro” nei casi di omessa o infedele indicazione dei dati relativi agli studi ed in presenza dell’indicazione di cause di esclusione inesistenti. In proposito, viene chiarito che ciò avverrà solo se il maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10% di quanto dichiarato. Sempre se il reddito accertato è superiore al 10% rispetto al dichiarato, si applicherà l'aumento del 50% della sanzione irrogabile in caso di accertamento se il contribuente ha omesso la compilazione degli studi di settore anche dopo invito dell'ufficio.
In caso di adesione all'accertamento con pagamento rateale non sono più necessarie garanzie, nella circolare viene spiegato che tale modifica in materia di
soppressione dell’obbligo della garanzia trova applicazione oltre che in caso di accertamento con adesione anche in relazione
all’istituto dell’acquiescenza e in relazione alla conciliazione giudiziale per importi delle rate successive alla prima e superiori a 50mila euro non ancora perfezionate al 6 luglio 2011.
Altri chiarimenti sono offerti sull’inasprimento della disciplina fiscale delle stock option e dei bonus corrisposti a dirigenti e manager di banche e altri intermediari finanziari con l'allargamento della quota di reddito imponibile colpita dall'addizionale: l'addizionale del 10% trova applicazione sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, non più limitatamente all'ammontare che eccedeva il triplo della parte fissa della retribuzione.
L’Agenzia precisa che la nuova disciplina si applica alle componenti variabili della retribuzione corrisposte a decorrere dal 17 luglio 2011, anche se maturate in precedenza. Se sono corrisposte in più rate, l’addizionale si
applica nel momento in cui si verifica il superamento dell’importo
corrispondente alla parte fissa della retribuzione, tenendo conto anche delle corresponsioni effettuate prima del 17 luglio 2011. A proposito dell’incertezza emersa sul rimando ai “compensi di cui al comma 1” dell’articolo 33 ritoccato, si spiega che è
operato esclusivamente al fine di individuare l’ambito applicativo della
disposizione, sia sotto il profilo soggettivo (dipendenti che rivestono la qualifica
di dirigenti del settore finanziario e titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa nel medesimo settore) sia sotto il profilo oggettivo
(componenti variabili della retribuzione - bonus e stock options). Dunque, non è valida l'interpretazione secondo cui i destinatari della modifica sono i soggetti che avrebbero dovuto pagare anche prima l'addizionale (ossia chi percepiva bonus più che tripli rispetto allo stipendio), chiamati però ora a calcolarla su una base imponibile più estesa (Aidc Milano circolare 15/2011).