Prima la cancellazione e poi il trasferimento

Pubblicato il 16 dicembre 2009
La Corte di legittimità, con sentenza n. 25824 del 10 dicembre 2009, ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo avverso la decisione con cui i giudici di appello avevano riconosciuto ad un legale il risarcimento del danno subito per il mancato accoglimento della istanza di trasferimento. Nel caso di specie, l'avvocato aveva presentato la domanda mentre era ancora in corso, nei suoi confronti un procedimento disciplinare attivato perchè non aveva versato dei contributi di iscrizione all'Albo.

I giudici di Cassazione, in particolare, hanno sottolineato la vigenza del principio secondo cui non si può pronunciare la cancellazione dell'avvocato dall'Albo quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare; conseguentemente – continua la Corte – “il trasferimento non può essere concesso se non all'esito di un procedimento in cui l'ordine di provenienza deve in primo luogo valutare la possibilità in astratto di cancellazione dall'albo dell'iscritto, richiedendo a tal fine il prescritto nulla-osta”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Sezioni Unite Cassazione: annullamento e sostituzione di atto viziato con uno peggiorativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy