La sentenza n. 21379 del 4 ottobre 2006 della Corte di Cassazione chiarisce che se la proprietà di un immobile viene trasferita a seguito di una sentenza del giudice, il contribuente può far valere il diritto all’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa nel momento in cui il provvedimento giudiziale è registrato innanzi all’Amministrazione finanziaria. Per il Fisco, cioè, se il trasferimento è disposto con provvedimento giudiziale si attua solo uno spostamento temporale della dichiarazione dal momento dell’acquisto a quello della registrazione, per consentire un controllo sulla spettanza dell’agevolazione. Anche i giudici di legittimità riconoscono che la registrazione dell’atto è “il primo momento, in cui la parte destinataria degli effetti traslati del provvedimento giudiziale, può far valere il suo diritto a chiedere l’applicazione dell’agevolazione tributaria”. L’adempimento di alcuni obblighi di legge costituisce, però, la premessa necessaria per il godimento del beneficio.
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