I coniugi che vendono la “prima casa” mantenendo il garage, non perdono il diritto all’agevolazione per la nuova prima abitazione.
Infatti, se prima dell’acquisto della nuova abitazione, i proprietari provvedano alla vendita della precedente abitazione, acquistata con le agevolazioni prima casa, ad eccezione del garage, i medesimi, non risultando più titolari della proprietà dell’abitazione agevolata, possono nuovamente richiedere l’applicazione dell’agevolazione in relazione all’acquisto della nuova casa d’abitazione, sempreché siano rispettate tutte le condizioni stabilite dalla norma agevolativa.
L’agevolazione prima casa è al centro della risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 241 (n.d.r. nel documento il n. è 63) del 2019.
L’Agenzia spiega che il requisito ostativo è la titolarità esclusiva di altro immobile abitativo nel Comune in cui è situato l’immobile da acquistare o la titolarità di altro immobile abitativo acquistato su tutto il territorio nazionale con le medesime agevolazioni e non la titolarità di unità immobiliari censite in categorie diverse da quelle abitative, ancorché acquistate fruendo dell’agevolazione prima casa.
Pertanto la possidenza nel Comune di altra unità immobiliare censita in una categoria diversa da quelle abitative, quale il garage (C/6), non costituisce motivo ostativo ai fini della concessione del beneficio per l’acquisto dell’abitazione, né dell’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota agevolata del 2%.
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