Prezzo-valore per il Registro delle prime case comprate all'asta

Pubblicato il 24 giugno 2017

La Cassazione, con la sentenza n. 13033 del 24 maggio 2017, intervenendo in tema di base imponibile degli atti relativi all'acquisto di immobili derivanti da espropriazione forzata o pubblico incanto, spiega che in tal caso ai fini dell’imposta di registro, ricorrendone le condizioni, può essere utilizzato il sistema del prezzo-valore.

Effetto retroattivo

Gli effetti della decisione sono retroattivi (ex tunc) dal giorno della pubblicazione della sentenza: per i rapporti pendenti e con istanza di applicazione del prezzo-valore da parte del contribuente già dalla richiesta di registrazione dell'atto di vendita.

L'illegittimità della preclusione del criterio

Ciò per la dichiarata illegittimità costituzionale della norma – ex sentenza n. 6 del 23 gennaio 2014 della Corte Costituzionale - che circoscriveva l’applicazione di tale criterio di tassazione, ai fini dell’imposta di registro, per il solo trasferimento di immobili abitativi verso corrispettivo.

La Consulta, nella sentenza richiamata, stabilisce che l'art. 1, comma 497 della legge 266/2005 viola l’art. 3 della Costituzione, poiché implica un’ingiustificata discriminazione del trattamento tributario riservato ad una categoria omogenea di beni con la preclusione della facoltà di scelta per gli acquirenti della stessa categoria di immobili destinati ad uso abitativo, che parimenti non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, ma acquisiscono la proprietà in esito a procedure esecutive o per asta pubblica.

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