L’obbligo di pagare il prezzo in capo al promissario acquirente, in presenza di una sentenza costitutiva ex articolo 2932 del Codice civile che produca gli stessi effetti del contratto di compravendita non concluso, diventa attuale solo a seguito del passaggio in giudicato della decisione.
Si è, difatti, in presenza di una sentenza costitutiva che, per sua natura, è priva, prima di divenire definitiva con il relativo passaggio in giudicato, di effetti esecutivi in ordine al rapporto costituito con la medesima.
E’ quanto enunciato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 9184 del 10 aprile 2017.
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