Previlegiato il credito dell'avvocato, anche se esercita in forma associata
Pubblicato il 06 marzo 2015
Con
sentenza n. 4485 depositata il 5 marzo 2015, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha accolto il ricorso presentato da un avvocato avverso la statuizione con cui era stata accordata collocazione chirografaria – e non previlegiata –allo stato passivo della società debitrice fallita, ad un suo credito professionale vantato nei confronti della società medesima, per aver svolto attività difensiva a suo favore.
Ciò sull’assunto che l’avvocato ricorrente facesse parte di un’associazione professionale e che, pertanto, il compenso in questione sarebbe stato ripartito tra tutti i soci dell’associazione stessa, ancorché estranei alla prestazione resa.
Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha tuttavia chiarito che per riconoscere
il previlegio ex art. 2751 c.c., non occorre accertare se il professionista richiedente abbia o meno organizzato la propria
attività in forma associata, ma piuttosto, se il cliente abbia
conferito l’incarico dal quale deriva il credito,
al professionista personalmente e non all’entità collettiva del cui organico egli faccia parte (che sia associazione o studio professionale).
Ed è inequivocabile, nel caso di specie, che il
credito di cui si discute,
derivi esclusivamente dall’attività giudiziale svolta personalmente dall’avvocato ricorrente in favore della società poi fallita, che gli aveva conferito apposito mandato a rappresentarla in giudizio.
Va escluso dunque che il credito previlegiato nascente dal rapporto negoziale tra cliente e singolo professionista, possa degradare a chirografo, nel caso in cui sia
oggetto di cessione all’associazione a cui il professionista appartenga. Al contrario – ha poi precisato la Corte – è questa la sola ipotesi in cui anche lo studio associato potrebbe essere legittimato a far valere il previlegio.