Dal 1° agosto 2015 è in vigore l’Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale firmato a Roma l’8 maggio 2012, ratificato con Legge n. 35 dell’11 marzo 2015.
L’Accordo lega esclusivamente Italia e Turchia e sostituisce la Convenzione Europea di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa e relativo Accordo complementare in vigore, per l’Italia, dal 12 aprile 1990.
L’INPS, con circolare n. 168 del 9 ottobre 2015, in attesa della stipula dell’Accordo amministrativo, ha fornito le prime istruzioni in materia di determinazione della legislazione applicabile/distacchi, di prestazioni pensionistiche, di disoccupazione, malattia e maternità.
Ricorda l’Istituto che l’Accordo con la Turchia, per quanto concerne la legislazione italiana, si applica alle seguenti forme di assicurazione:
Per quanto concerne la legislazione turca, l’Accordo si applica alle seguenti forme di assicurazione:
L’Accordo non si applica, invece, alle legislazioni delle due Parti contraenti in materia di prestazioni assistenziali e di altre prestazioni contributive finanziate dalla fiscalità generale o relative all’integrazione al trattamento minimo.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".