Con sentenza n. 10 del 31 gennaio 2023, la Consulta ha ritenuto non fondati i rilievi di costituzionalità sollevati dalla Commissione tributaria provinciale di Arezzo rispetto all’art. 32, primo comma, numero 2), del DPR n. 600/1973.
Tale articolo, in particolare, era stato censurato in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nella parte relativa alla presunzione legale dei ricavi non contabilizzati, secondo la quale i prelevamenti sul conto corrente, se non risultano dalle scritture contabili, sono considerati ricavi dell’imprenditore commerciale, salvo che ne sia indicato il beneficiario.
Secondo la Corte costituzionale, l'infondatezza delle predette questioni dipende dal fatto che è comunque possibile un’interpretazione adeguatrice della richiamata disposizione, conforme con i parametri costituzionali.
La norma in oggetto - ha puntualizzato, nel dettaglio, la Corte - si sottrae alle censure mosse se interpretata nel senso che, a fronte della citata presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi “occulti”, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, l'imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e, in particolare, possa eccepire la "incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati".
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