A fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi “occulti”, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, l'imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria.
Egli, in particolare, può eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati.
E' questa l'interpretazione adeguatrice della norma sulla presunzione legale dei ricavi non contabilizzati, per come resa dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10/2023 e richiamata dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 5586 del 23 febbraio 2023.
Alla luce della pronuncia della Consulta, la Suprema corte ha rivisto il precedente indirizzo giurisprudenziale - da considerare quindi superato - secondo cui: "In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario".
Nella vicenda specificamente esaminata, la Sezione tributaria della Cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso sollevato da un contribuente, titolare di ditta individuale, nell'impugnare la decisione di merito, confermativa di due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio finanziario aveva determinato un maggior reddito d'impresa sulla base dell'esame di movimentazioni bancarie relative a conti correnti a lui riferibili.
Il ricorrente, tra i motivi di doglianza, aveva dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 109, comma 4, del TUIR, così come interpretati dal diritto vigente.
Egli, in particolare, aveva censurato la sentenza impugnata per non avere, la CTR, ritenuto che, in caso di accertamento ex art. 32 DPR n. 600/1973 basato su indagini bancarie, devono essere riconosciuti, in conformità di un principio da considerarsi immanente al sistema tributario, i costi in deduzione dei maggiori ricavi accertati.
Tale doglianza è stata giudicata fondata dagli Ermellini, alla luce dell'interpretazione adeguatrice fornita dal giudice delle leggi: la decisione impugnata era errata per quanto riguarda l'affermazione secondo cui non è possibile riconoscere, in mancanza di idonea documentazione, una incidenza percentuale di costi presunti a fronte di maggiori ricavi.
In sede di rinvio, dunque, la Corte di giustizia tributaria dovrà procedere con la rideterminazione del reddito imponibile del contribuente, riconoscendo una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi in relazione ai ricavi accertati, avvalendosi anche - se del caso - dell'ausilio di consulenza tecnica d'ufficio.
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