Prestito tra coniugi. Ok alla restituzione condizionata all'eventuale separazione
Pubblicato il 22 agosto 2013
Per la Cassazione – sentenza n.
19304 depositata il 21 agosto 2013 – anche se è pacifico che la consegna o un prestito di denaro tra coniugi avviene generalmente nella riservatezza della vita familiare, non esiste alcuna norma imperativa che impedisce ai coniugi medesimi, prima o durante il matrimonio, “
di riconoscere l'esistenza di un debito verso l'altro e di subordinare la restituzione all'evento, futuro ed incerto, della separazione coniugale”.
Sulla base di questo assunto la Suprema corte ha confermato la decisione con cui i giudici di appello avevano ritenuto legittima l'ingiunzione di pagamento che una donna aveva ottenuto nei confronti dell'ex coniuge sulla base di una scrittura privata redatta in costanza di matrimonio e nella quale quest'ultimo, premesso di aver ricevuto dalla moglie una determinata somma, si era impegnato a restituirla in caso di eventuale separazione.