Prescrizione in materia di tutela dei diritti da direttiva non trasposta
Pubblicato il 20 maggio 2011
Secondo la Corte di giustizia – causa
C-452/09, sentenza del 19 maggio 2011 – la normativa europea non sarebbe di ostacolo
“a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione ragionevole a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva, anche qualora tale Stato non l'abbia correttamente trasposta”, ma ciò a condizione “
che, con il suo comportamento, esso non sia stato all'origine della tardività del ricorso”. Sul
dies a quo del termine di prescrizione, l'accertamento da parte della Corte della violazione del diritto dell'Unione è ininfluente qualora quest'ultima sia fuori dubbio.
E' quindi coerente con il diritto dell'Ue che uno Stato membro inadempiente opponga la decadenza ad un'azione giudiziaria anche qualora, alla data di proposizione della domanda stessa, esso non abbia ancora correttamente trasposto la direttiva di cui trattasi.
Nel dettaglio, i giudici europei hanno così risposto ad una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull'interpretazione del diritto comunitario relativamente alla tutela dei diritti conferiti da una direttiva non trasposta come la n. 82/76/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, e la n. 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico.