E’ stata rimessa alla valutazione della Consulta la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di cui agli articoli del Codice penale 160 sull’interruzione del corso della prescrizione e 161 sugli effetti della sospensione e della interruzione della prescrizione medesima, nelle ipotesi in cui ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine prescrizionale, discendano effetti sfavorevoli all’imputato.
Si rammenta che l’obbligo in oggetto è sancito sulla base dell’articolo 2 della legge n. 130/2008, attuativo del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modificato dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona, ed è stato censurato nella parte che imporrebbe di applicare l’articolo 325 del TFUE, nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con sentenza pronunciata nella causa C-105/14 – Taricco, per il suo possibile contrasto con gli articoli 3, 11, 25, 27, e 101 della Costituzione.
La questione di legittimità è stata sollevata dalla Terza sezione penale della Cassazione con ordinanza n. 28346 depositata l’8 luglio 2016.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".