Nel caso il notaio abbia stipulato un atto pubblico di trasferimento senza rivelare l’esistenza di pesi e vincoli sull'immobile trasferito, in ipotesi di evizione, il termine prescrizionale per far valere la responsabilità del professionista comincia a decorrere non dalla stipulazione dell’atto, bensì da quando il danno risarcibile si manifesta all'esterno, divenendo percepibile dallo stesso danneggiato secondo parametri di ordinaria diligenza.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, respingendo il ricorso incidentale di un notaio che, mediante atto pubblico, aveva trasferito un magazzino su cui pendeva un pignoramento. Sicché l’immobile veniva trasferito a terzi dal giudice dell’esecuzione.
Ma la Cassazione, con sentenza n. 8703 del 3 maggio 2016, sancisce anche l’ulteriore principio secondo cui il ristoro dovuto dal notaio responsabile per evizione, deve essere limitato all’interesse negativo, essendo egli tenuto a ripristinare la situazione dell’acquirente com'era prima della compravendita.
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