Prescrizione come questione di merito il cui esame presuppone l'ammissibilità dell'impugnazione

Pubblicato il 06 gennaio 2014 Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 26579 depositata il 28 novembre 2013 – quella della prescrizione è una “questione di merito, che in quanto tale richiede, ai fini del relativo esame, la corretta veicolazione della censura, condizione questa che necessariamente presuppone, quindi, l'ammissibilità dell'impugnazione”.

Conseguentemente, ai fini della rilevazione e dichiarazione della prescrizione dell'incolpazione è preliminarmente necessario che l'atto di impugnazione con il quale si intende far valere la relativa eccezione del decorso dei termini sia esso stesso ammissibile.

Nel caso specificamente esaminato, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso promosso da un avvocato contro la decisione con cui il Consiglio nazionale forense aveva confermato la sanzione inflittagli dal Consiglio dell'Ordine di Bologna a seguito di segnalazione inviata dal Gip all'esito di un processo penale promosso nei confronti del professionista in relazione al reato di falsità materiale.

Il ricorrente aveva, in particolare, denunciato l'omessa rilevazione della causa di proscioglimento della prescrizione, che sarebbe stata apprezzabile nel corso del giudizio disciplinare, e che - a dire del ricorrente - avrebbe dovuto essere rilevata di ufficio dall'organo giudicante. Rilievo, questo, giudicato privo di pregio dal Supremo collegio di legittimità.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: via libera dal CdM

26/11/2024

Tabella Unica per i risarcimenti da sinistro: sì definitivo del Governo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy