Con la circolare n. 47 del 28 dicembre 2020, l’INAIL ha fornito la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita, con decorrenza 1° luglio 2020, per il calcolo dei premi assicurativi. Sul punto, il D.M. (Lavoro) n. 91 del 3 agosto 2020 ha rivalutato dello 0,5% le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria e navigazione, con decorrenza 1° luglio 2020, e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 16.636,20 euro e di 30.895,80 euro.
Sulla base di tali importi, l’Istituto assicuratore ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite.
Di seguito, si fornisce la retribuzione convenzionale giornaliera e mensile, con decorrenza 1° luglio 2020, per ciascuna categoria di lavoratore, per il calcolo del premio INAIL:
Dal 1° luglio 2020 la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a 2,66 euro quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2019/2020 risulta uguale a 2,65 euro.
Pertanto, in ordine al periodo “gennaio–ottobre 2020”, in sede di regolazione dei premi per il suddetto periodo non va applicata alcuna integrazione rispetto al premio di 2,65 euro già richiesto.
L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni.
Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale.
In particolare, per l’anno formativo 2020/2021:
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