Premio di risultato, la detassazione spetta al datore di lavoro

Pubblicato il 18 novembre 2020

Quale è il parametro per la misurazione dell'obiettivo di redditività da raggiungere nell'esercizio 2019, al fine dell'erogazione del premio di produttività variabile e della conseguente applicazione del beneficio fiscale previsto dall'articolo 1, commi 182 e ss., della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)?

Questa la domanda che un dipendente di un’impresa di assicurazioni pone all’Agenzia delle Entrate per sapere se è esatto l’operato del proprio datore di lavoro (in qualità di sostituto d’imposta), che non ha applicato l’agevolazione di cui alla suddetta Legge di stabilità 2016 al premio di risultato erogato con la busta paga di luglio 2020, sottoponendo l’importo a tassazione ordinaria.

Premio di produttività variabile, tassazione ordinaria o tassazione agevolata?

Il datore di lavoro ha ritenuto opportuno applicare la tassazione ordinaria alle somme corrisposte a titolo di premio di risultato, essendo certo, alla stipula del contratto integrativo di secondo livello, del raggiungimento dell’obiettivo incrementale di un parametro fissato nel contratto stesso, quale appunto l’utile lordo.

L’istante, al contrario, ritiene che, alla stipula del contatto integrativo, il raggiungimento dell’obiettivo incrementale dell’utile lordo d’esercizio rispetto al valore dell’anno precedente non era stato ancora raggiunto, né si poteva avere la certezza che lo stesso sarebbe stato raggiunto a fine esercizio.

Pertanto, secondo l’istante, il sostituto d'imposta avrebbe dovuto applicare al premio l'imposta sostitutiva del 10%, così come previsto dalla Legge n. 208/2015, dal momento che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale, nonché la relativa erogazione dello stesso, sono avvenuti successivamente alla stipula del contratto integrativo di secondo livello. Alla stipula del contratto integrativo, si era a conoscenza esclusivamente dei dati relativi al primo semestre 2019.

Premio di produttività variabile, tassazione ordinaria per il sostituto d’imposta

Nella risposta ad interpello n. 550 del 17 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate – dopo aver ripercorso la norma della Legge di stabilità 2016, che ha reintrodotto a regime, dal periodo di imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata per i premi di risultato – ricorda che “il regime fiscale di favore possa applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto”.

Dunque, è necessario che i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

Questa circostanza è da intendersi in senso assoluto e non necessariamente ancorata a uno specifico riferimento temporale. Pertanto, per far scattare la tassazione agevolata, è necessario non solo che l’obiettivo sia stato raggiunto, ma anche che quest’ultimo risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.

Inoltre, ricorda l’Agenzia che, come già anticipato nella risoluzione n. 36/E/2020, è demandata al sostituto d'imposta la verifica e la legittimazione circa l'effettiva sussistenza o meno dei requisiti richiesti ai fini della detassazione dei premi di risultato.

Di conseguenza, il sostituto può applicare l’aliquota ordinaria e non quella agevolata al 10% al premio di produttività variabile di un dipendente di una società di assicurazioni, se al momento dell’erogazione ha ritenuto che in sede di sottoscrizione del contratto integrativo aziendale non vi fossero dubbi in merito al conseguimento dell’obiettivo di redditività prefissato.

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