La legge di Bilancio 2024 ha confermato il dimezzamento dell’aliquota sostitutiva ordinaria IRPEF sui premi di risultato, mantenendo la possibilità di convertire gli stessi in strumenti di welfare aziendale.
Per il periodo d’imposta 2024, i premi di risultato, erogati al lavoratore dipendente a seguito del raggiungimento di obiettivi misurabili e fissati in accordi sindacali aziendali o territoriali, sottoscritti con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono beneficiare dell'aliquota sostitutiva di IRPEF e relative addizionali pari al 5% .
Laddove previsto dall’accordo di secondo livello, il lavoratore potrebbe optare per la trasformazione del premio di risultato spettante in strumenti di welfare aziendale, fruendo – almeno apparentemente – di un beneficio ancora maggiore consistente nella totale esenzione fiscale e contributiva, nei limiti contemplati dall’art. 51, commi 2 e 3, TUIR.
Con l'eventuale scelta di trasformare il premio in servizi di welfare il lavoratore perde però la possibilità di fruire delle relative detrazioni o deduzioni fiscali spettanti in sede di dichiarazione dei redditi, riducendo – conseguentemente – il possibile recupero dell’IRPEF.
Questo avviene, ad esempio, se il premio è utilizzato per pagare rette universitarie o prestazioni sanitarie. Il lavoratore che trasforma il premio di risultato in welfare perde la detrazione del 19%.
In conclusione è necessario valutare le scelte da una più ampia prospettiva, considerando l'impatto per il lavoratore e per il datore di lavoro e con attenzione ai profili di convenienza fiscale,
Con l'aiuto di una infografica e di utili tabelle, l'approfondimento che segue mette a confronto i vantaggi e gli svantaggi delle possibili scelte effettuabili.
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