Premi Inail e responsabilità solidale negli appalti

Pubblicato il 13 ottobre 2012 L'Inail, con la circolare n. 54 dell'11 ottobre 2012, fornisce istruzioni operative in materia di responsabilità solidale per i premi Inail anche alla luce delle recenti modifiche da ultimo apportate dalla riforma del lavoro, legge n. 92 del 28 giugno 2012, e dal decreto legge n. 83, del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134, del 7 agosto 2012.

L'Istituto spiega che il committente risponde in solido con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, e l'appaltatore con il subappaltatore, per l'intero importo del premio dovuto, con esclusione, a partire dal 10 febbraio 2012, delle sanzioni civili.

Sono responsabili solidali:

- il committente, chiamato a rispondere con l’appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori ex art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003;

- l’appaltatore, chiamato a rispondere in solido con il subappaltatore, fino al 28.04.2012 ex art. 35, comma 28, del decreto legge n. 223/2006, e dal 29.04.2012, ex art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003.

Dal campo di applicazione del più volte citato art. 29 restano fuori i committenti “persone fisiche” che non esercitano attività d’impresa o professionale, nonché i committenti pubblici.

Nella circolare, tra i vari aspetti trattati, si specificano i soggetti beneficiari – che, oltre i lavoratori subordinati, sono anche i lavoratori assunti con altre tipologie contrattuali, nonché i lavoratori in nero - ed i limiti temporali, che vengono meno dopo due anni dalla cessazione dell'appalto (o, in presenza di subappaltatori, dopo due anni dalla cessazione del subappalto).

Il dies a quo a partire dal quale l'obbligato in solido non risponde delle sanzioni civile coincide con tutti gli obblighi contributivi la cui scadenza del versamento è successiva al 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto legge n. 5/2012.
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