Viene fatta richiesta all’Amministrazione finanziaria di esprimersi sulle modalità di tassazione da applicarsi all'Incremento di efficienza aziendale e alla Gratifica di risultato, in particolare laddove tali remunerazioni non siano erogate con una tempistica costante.
L’Agenzia risponde, con l’interpello n. 283 del 20 maggio, all’Organismo istante che eroga al proprio personale due tipologie di compensi legate all'attività svolta e al raggiungimento di prefissati obiettivi.
L’istante aveva richiesto un parere in merito alle modalità di tassazione da applicare agli stessi compensi, in particolare, nel caso in cui tali remunerazioni non siano erogate nella tempistica costante stabilita dalla contrattazione collettiva, ritenendo – dal canto suo – possibile l’assoggettamento a tassazione separata tanto nell’ipotesi in cui “siano liquidate nell'anno successivo al periodo di riferimento, quanto nelle situazioni in cui l'erogazione avvenga nel secondo anno successivo”.
La conclusione della risposta n. 283/2022 non concorda con la soluzione prospettata dall’istante, in quanto l’Agenzia ricorda che affinchè sia possibile applicare l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, che prevede che sono soggetti a tassazione separata “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”, è necessaria la sussistenza di determinate situazioni.
Le situazioni che assumono rilevanza ai fini della tassazione separata, infatti, sono di due tipi:
L’applicazione della tassazione separata deve ritenersi esclusa in caso di ritardo fisiologico, dovuto - per esempio - a procedure complesse che rallentano i tempi di erogazione, rendendoli non conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d'imposta: in tal caso, infatti, i premi vanno a tassazione ordinaria.
Dato che con riferimento al caso di specie il pagamento delle somme avviene “in ritardo” a causa della complessità del processo di valutazione previsto dal contratto, l’Agenzia ritiene che le stesse debbano essere assoggettate a tassazione ordinaria.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".