Sono detassabili, ai sensi della L. n. 208/2015 (commi 182-189), i premi di risultato erogati ai dipendenti da una società in “house” a partecipazione pubblica della tipologia a controllo pubblico? L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 296/2023, spiega quali sono i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione.
Occorre ricordare che la legge di Stabilità 2016 prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Va sottolineato che, ai sensi della legge di bilancio 2023 (n. 197/2022), su premi e somme erogati nell'anno 2023 l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta dal 10 al 5 per cento.
Dai fatti rappresentati nell’istanza che ha portato alla risposta n. 296 del 14 aprile 2023, una società in house a partecipazione pubblica della tipologia a controllo pubblico applica ai propri dipendenti il CCNL per i servizi ambientali sottoscritto in data 18 maggio 2022. La stessa ha sottoscritto un accordo sindacale al fine di erogare annualmente ai dipendenti una somma variabile denominata ''premio di risultato'' qualora venga raggiunto uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale (produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione).
Si chiede se sia applicabile il suddetto regime agevolato.
Dal punto di vista soggettivo, la norma agevolativa è rivolta ai datori di lavoro del settore privato.
Dunque sono escluse dall’applicazione della detassazione le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001, quali: gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie di cui al DLgs. 300/99.
Sul punto deve essere citata la circolare n. 28/2016 dell’Agenzia delle Entrate che ha chiarito come l’imposta sostitutiva sui premi di risultato possa trovare spazio anche in relazione ai premi erogati ai propri dipendenti da enti del settore privato che non svolgono attività commerciale.
In merito si è espresso anche il ministero del Lavoro che, con nota 13 marzo 2015, ha specificato che il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori e che il riferimento al settore privato sembrerebbe finalizzato solo ad escludere le pubbliche amministrazioni.
Alla luce di quanto detto, la risposta n. 296 del 14 aprile 2023 afferma che, qualora siano rispettati gli altri presupposti richiesti dalla normativa agevolativa con riferimento alla correlazione tra i premi e i requisiti di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, anche la società a partecipazione pubblica, nel presupposto che non rientri tra le amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs, n. 165/2001, potrà applicare la detassazione ai premi di risultato corrisposti ai dipendenti, al raggiungimento di uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale.
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