Prelievo sui piani di cooperazione per lo sviluppo

Pubblicato il 18 maggio 2008 L’Agenzia delle Entrate, nell’esaminare il caso di un Comune che ha sottoscritto accordi con la Commissione europea, sia come ente capofila sia come singolo partner, fornisce parere negativo alla richiesta avanzata ed asserisce che sono soggette all’Iva le operazioni connesse alla realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione internazionale, anche se concordati con la Commissione Ue. Il beneficio della non imponibilità, di fatti, si applica solo ai progetti di ricerca. Nella risoluzione n. 198/E, datata 16 maggio 2008, dunque, l’Amministrazione finanziaria riconosce che i progetti affidati al Comune non rientrano tra quelli propriamente di ricerca e, quindi, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi necessari per la loro realizzazione non possono beneficiare della non imponibilità.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Al via i calcoli per l’acconto sull’imposta sulle rivalutazioni del TFR

28/11/2024

Flussi di ingresso 2025: ancora pochi giorni per la precompilazione delle domande

28/11/2024

CCNL Marittimi addetti agli uffici - Verbale di accordo dell'11/7/2024

28/11/2024

Marittimi addetti agli uffici. Rinnovo

28/11/2024

Rivalutazione del TFR: come si calcola l’imposta sostitutiva

28/11/2024

Riforma dell'imposta sulle successioni: principali novità

28/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy